Cosa stabilisce la legge sui banco metalli?

anello metalli preziosiAnche a causa di una mancata e corretta informazione, nell’immaginario collettivo si tende spesso a confondere l’attività dei Compro Oro con quella dei Banco Metalli, come se fossero la stessa cosa.

Ma analizzando i punti salienti della normativa vigente, contenuti nella Legge 7/2000 nota come Nuova Disciplina del mercato dell’oro, emergono profonde differenze che distinguono queste due realtà imprenditoriali, molto diverse tra loro.

Per quanto riguarda i Compro Oro, ad esempio, si stabilisce che, dai gioielli usati (provenienti da stoccaggi o acquistati da privati), i negozianti “non possono provvedere all’estrazione dell’oro fino”, compito che spetta alle fonderie, e quindi i soggetti che gestiscono quest’attività, “non sono legittimati a rivendere oro da investimento” sotto forma di lingotti, placche o verghe, in quanto non provvisti dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale (Bankitalia).

Questa peculiarità già rappresenta una differenza molto significativa soprattutto se si pensa che oggi molti gioiellieri professionisti si dedicano attivamente alla compravendita di lingotti (di diversa caratura e peso) e di monete gold e silver (pure almeno 900/1000), inserite nel catalogo della Commissione delle Comunità Europee consultabile anche on line.

Oltre ad acquistare e vendere oggetti preziosi usati (anche in condizione di rottami), tramite laboratorio, solo le imprese autorizzate “possono occuparsi dell’estrazione di oro puro” ricavato anche da oggetti di uso comune come protesi dentarie o orologi, per trasformarlo e “rivenderlo come oro da investimento”.

Ecco perché negli ultimi anni sono sempre più numerosi i privati che, invece di ricorrere al tradizionale Compro Oro, decidono di rivolgersi a “professionisti specializzati” nella negoziazione sia di monete e lingotti (oro fisico), che di certificati come Prestiti in Oro, Azioni Aurifere, Opzioni e Fondi su oro (oro finanziario).

Infatti, secondo gli ultimi rilevamenti Istat, effettuati a luglio 2014, quest’anno per la prima volta la percentuale relativa al volume d’affari generato dal settore investimenti rispetto allo stesso periodo del 2013, è cresciuta dell’1,4% arrivando al 10,2%.

Una crescita dovuta essenzialmente a 3 fattori fondamentali:

1) la sicurezza delle transazioni che avvengono in assoluta trasparenza,
2) l’offerta di prodotti e di strumenti finanziari molto ampia che tende a soddisfare tutte le richieste dei clienti,
3) le condizioni economiche proposte, al netto delle commissioni, molto più vantaggiose di quelle preventivate da un intermediario finanziario o di una banca.

Per fare definitivamente chiarezza, bisogna considerare che mentre un Compro Oro per iniziare l’attività deve munirsi semplicemente di una licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente, la legge stabilisce che il Gold point Europeo è un’azienda qualificata che può esercitare il commercio su oro a 360°, sia direttamente che per conto terzi purché in possesso di tutti i requisiti necessari per essere iscritto nell’elenco degli “Operatori professionali in Oro”.

Ma non finisce qui. Anche l’inizio attività di questi ultimi richiede operazioni piuttosto lunghe e complesse.

In Italia, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 231/2007 – in attuazione della Direttiva 2005/60/CE in materia di prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – questi soggetti devono ottemperare, in maniera imprescindibile ad alcuni obblighi e devono possedere requisiti che saranno sottoposti al “vaglio del Servizio di Supervisione di Bankitalia” che ne verificherà l’attendibilità prima di dare la sua approvazione.

Innanzitutto è necessaria la creazione di una Spa, Srl, Saa o Società Cooperativa in cui l’oggetto sociale deve specificare, in maniera inequivocabile, che l’attività consiste nel “commercio di oro”.

Da un punto di vista morale, il personale dell’azienda e l’amministratore devono essere in possesso di “requisiti di onorabilità” quali:

1) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso compresi nell’articolo 513-bis e nel decreto 274/1994,
2) non devono trovarsi in stato di interdizione (anche temporanea) o di sospensione;
3) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione da parte dell’Autorità giudiziaria,
4) non devono essere presenti condanne penali o altri provvedimenti restrittivi o sanzionatori, con sentenza irrevocabile, sia in Italia che all’estero a causa dei quali si perdono automaticamente i requisiti di onorabilità.

Qualora l’organo competente della Banca Centrale, riconosce che effettivamente non ci sono impedimenti di natura giuridica, amministrativa o etica, gli Operatori professionali vengono iscritti nell’ “Albo degli Intermediari finanziari” (consultabile sul sito di Bankitalia) e, per la tracciabilità delle operazioni o per eventuali controlli, sono obbligati per 10 anni a conservare le “copie delle dichiarazioni di tutte le negoziazioni” nelle quali sono riportati i dati personali del venditore, il tipo di compravendita, la descrizione dell’oggetto e l’importo pattuito, consapevoli che il cliente, nei 10 giorni successivi, può comunque esercitare il suo diritto di recesso.